Art. 95 LPPC dal 2023
Art. 95 Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP
1 L’UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:a. sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; ec. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilit? analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta una concorrenza per l’economia privata.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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