Art. 94 LAgr dal 2024
Art. 94 Definizioni
1 Per bonifiche fondiarie s’intendono:a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale;b. il riordino della propriet? fondiaria e dei rapporti di affitto.
2 Per edifici agricoli s’intendono:a. gli edifici d’economia rurale;b. gli edifici alpestri;c. (1) gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ([RU 2003 4217]; [FF 2002 4208 ][6458]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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