LAMaI Art. 92 - Delitti

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 92 LAMaI dal 2026

Art. 92 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 92 Delitti

1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, salvo si tratti di un crimine o di un delitto passibile di una pena più grave secondo il Codice penale (1) , chiunque: (2)

  • a.

    mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all’obbligo di assicurarsi;

  • b.

    mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, ottiene per sé stesso o per terzi, senza che gli spetti, una prestazione secondo la presente legge;

  • c. (3)

  • d. (4)

    non fa usufruire delle rimunerazioni ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3.

  • 2

     In deroga all’articolo 79 capoverso 2 LPGA (5) , l’UFSP persegue e giudica le infrazioni all’articolo 56 capoverso 3 lettera b in combinato disposto con l’articolo 92 capoverso 1 lettera d. (6)

    (1) RS 311.0
    (2) Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
    (3) Abrogata dall’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).
    (4) Introdotta dall’all. cifra II n. 8 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).
    (5) RS 830.1
    (6) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

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