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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 90a ORC dal 2023

Art. 90a Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 90a (1) Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l’iscrizione di un’associazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. un verbale dell’assemblea sociale circa:
  • 1. l’approvazione dello statuto,
  • 2. l’elezione dei membri della direzione,
  • 3. l’elezione dell’ufficio di revisione in quanto l’associazione sottostia all’obbligo di revisione;
  • b. lo statuto firmato da un membro della direzione;
  • c. la dichiarazione dei membri della direzione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano l’elezione;
  • d. in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente deliberazione dell’assemblea sociale o della direzione;
  • e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all’associazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;
  • f. se lo statuto prevede una responsabilit? personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, l’elenco di questi ultimi.
  • 2 Le indicazioni che gi? figurano nel verbale dell’assemblea sociale non necessitano di altri documenti giustificativi.

    3 Se è gi? stato attribuito all’associazione, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione. (2)

    4 Un’associazione che non sottost? all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC (3) e non è rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera presenta all’ufficio del registro di commercio una dichiarazione firmata da almeno un membro della direzione attestante che l’associazione non è tenuta a iscriversi nel registro di commercio. (4)

    (1) Originario art. 90.
    (2) Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (3) RS 210
    (4) Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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