Art. 90 Capitolo 7: Associazione (1) Obbligo di iscrizione nel registro di commercio
1 Secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC (2) l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;b. sottost? all’obbligo di revisione; oc. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2.
2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi;