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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 90 ORC dal 2023

Art. 90 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 90 Capitolo 7: Associazione (1) Obbligo di iscrizione nel registro di commercio

1 Secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC (2) l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;b. sottost? all’obbligo di revisione; oc. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2.

2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi;

RS 955.0b. i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro; ec. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera.

(1) Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
(2) RS 210

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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