Art. 8b 3. Cittadinanza (1)
La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all’autorit? competente del suo vecchio Cantone d’origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).