Art. 89c LPP dal 2023
Art. 89c Divieto di clausole di residenza
Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione (1) non disponga altrimenti;b. nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l’Accordo AELS emendato (2) non disponga altrimenti.
(1) [RS 0.142.112.681] (2) [RS 0.632.31]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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