Art. 89a LPP dal 2023
Art . 89a (1) Campo d’applicazione
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 (2) tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunit? europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):a. regolamento (CE) n. 883/2004 (3) ;b. regolamento (CE) n. 987/2009 (4) ;c. regolamento (CEE) n. 1408/71 (5) ;d. regolamento (CEE) n. 574/72 (6) .
2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 (7) istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):a. regolamento (CE) n. 883/2004;b. regolamento (CE) n. 987/2009;c. regolamento (CEE) n. 1408/71;d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunit? europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunit? europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 5233]; [FF 2016 1899]). (2) [RS 0.142.112.681] (3) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([RS 0.831.109.268.1]). (4) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalit? di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([RS 0.831.109.268.11]). (5) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunit? ; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ([RU 2004 121], [2008 4219 ][4273], [2009 4831]) e della Convenzione AELS riveduta. (6) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali-t? di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunit? ; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ([RU 2005 3909], [2008 4273], [2009 621 ][4845]) e della Convenzione AELS riveduta. (7) [RS 0.632.31]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.