Art. 896 II. Durata delle funzioni
1 Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili.
2 Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell’amministrazione nella societ? anonima sono applicabili alle societ? mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione.