Art. 890 VIII. Revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione
1 L’assemblea generale può revocare gli amministratori, i revisori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.
2 Il giudice può revocarli, ad istanza di almeno un decimo dei soci, qualora esistano gravi motivi, in ispecie quand’essi abbiano trascurato i loro doveri o non siano in condizioni di adempierli. Egli deve in tal caso, se occorre, ordinare una nuova nomina da parte degli organi competenti della societ? e prendere le misure opportune per l’intervallo.
3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.