E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Art. 89 LIFD dal 2023

Art. 89 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 89 (1) Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 83 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

  • a. il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o
  • b. dispongono di proventi non imponibili alla fonte.
  • 2 Il DFF stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni.

    3 È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

    4 Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorit? competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale.

    5 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.

    6 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attivit? lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz