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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 88 OETV dal 2022

Art. 88 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 88 Altri elementi facoltativi del SAV

1 Il SAV può essere munito di un dispositivo di controllo ottico o acustico indicante il suo stato di funzionamento (inserito, disinserito). Questo dispositivo può trovarsi all’esterno o all’interno del veicolo.

2 L’indicazione ottica dello stato di funzionamento avviene mediante lampadine-spia o illuminazione del dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante o delle luci di posizione (comprese tutte le luci del medesimo circuito elettrico). L’intensit? luminosa dei segnali ottici all’esterno del veicolo non deve superare 0,5 candela.

3 L’indicazione sonora dello stato di funzionamento avviene mediante un segnale con un’intensit? massima di 60 dB (A) e della durata massima di 3 secondi. L’intensit? sonora è misurata alla distanza di 1,00 m dal dispositivo.

4 Il SAV può essere munito di un allarme per casi di pericolo. Questo allarme deve poter essere attivato o dall’interno dell’abitacolo (ad es. mediante interruttore), o dall’esterno del veicolo, mediante telecomando. L’allarme per casi di pericolo può essere ottico o acustico. Deve poter essere fatto scattare indipendentemente dagli altri elementi del SAV e non deve influire su di essi.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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