Art. 86a 2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte (1)
1 L’autorit? federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilit? è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore.
2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilit? pubblica secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 (2) sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilit? pubblica.
3 Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.
4 Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.
5 L’autorit? che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorit? di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | VB.2007.00475 | Änderung einer Stiftungsurkunde - unvollständige Abklärung des Sachverhalts | Stiftung; Beschwerde; Glich; Liegenschaft; Zweck; Stifter; Stiftungszweck; Beschwerdeführer; Beschwerdegegnerin; Recht; Verwaltung; Architekturbüro; Mieter; Mietzins; Stiftungsrat; Erhalt; Verfügung; Gebäude; Stiftungsurkunde; Recht; Destinatäre; Wäre; Stiftungszwecks; Ursprüngliche; Erhaltung; Jährlich; Vorinstanz; Auflage; Zweckänderung |