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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 85 ORC dal 2023

Art. 85 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 85 Atto costitutivo autentico (1)

  • L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: (1)
  • a. i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti;
  • b. la dichiarazione dei promotori di costituire una societ? cooperativa;
  • c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
  • d. (1) se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i conferimenti in natura è stata portata a conoscenza dell’assemblea e da questa deliberata;
  • e. l’elezione degli amministratori nonché i loro dati personali;
  • f. il fatto che l’ufficio di revisione è stato eletto o che la societ? rinuncia a una revisione;
  • g. le firme dei promotori;
  • h. (4) la conferma dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
  • (1) (2)
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (4) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020 (RU 2020 971). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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