LAMaI Art. 84 - Trattamento di dati personali

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 84 LAMaI dal 2026

Art. 84 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 84 (1) Trattamento di dati personali

1 Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare la presente legge o la LVAMal (2) possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal, segnatamente per: (3)

  • a.

    sorvegliare l’osservanza dell’obbligo di assicurarsi;

  • b.

    calcolare e riscuotere i premi;

  • c.

    stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

  • d.

    stabilire il diritto a riduzioni dei premi conformemente all’articolo 65 (4) , nonché calcolarle e concederle;

  • e.

    far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;

  • f.

    sorvegliare l’esecuzione della presente legge;

  • g.

    allestire statistiche;

  • h. (5)

    assegnare o verificare il numero AVS;

  • i. (6)

    calcolare la compensazione dei rischi.

  • 2

     Per adempiere tali compiti, possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato. (7)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2755; FF 2000 205).
    (2) RS 832.12
    (3) Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 82 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
    (4) Ora: art. 65 e 65a
    (5) Introdotta dall’all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
    (6) Introdotta dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 4755; FF 2004 4903).
    (7) Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 82 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

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