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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 82 ORC dal 2023

Art. 82 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 82 Sezione 4: Trasferimento di quote sociali

1 La societ? notifica per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti dalla legge.

2 All’ufficio del registro di commercio occorre fornire:

  • a. un documento giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio;
  • b. se lo statuto non rinuncia all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, un documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale.
  • 3 L’acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all’acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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