Art. 81 LPP dal 2023
Art. 81 Deduzione dei contributi
1 I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’articolo 65e, sono considerati oneri dell’azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali. (1)
2 I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
3 I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di previdenza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 4635]; [FF 2003 5557]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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