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Legge sull’agricoltura (LAgr)

Art. 80 LAgr dal 2024

Art. 80 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 80 Condizioni

1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni: (1)

  • a. (2) l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attivit? non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un’unit? standard di manodopera;
  • b. l’azienda è gestita razionalmente;
  • c. l’indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo.
  • 2 Per garantire la gestione o una sufficiente densit? di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a. (2)

    3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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