Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all’ammontare precedente
Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all’ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L’articolo 79 si applica a titolo complementare.