Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche
1 La Confederazione elabora le basi per la protezione delle infrastrutture critiche.
2 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) tiene un inventario delle infrastrutture critiche e lo aggiorna regolarmente.
3 L’UFPP coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche, segnatamente le misure dei gestori di infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, e collabora con loro a tal fine.