Art. 8 Salario coordinato
1 Dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 25 725 sino a 88 200 franchi (1) . Tale parte è detta salario coordinato. (2)
2 Se ammonta a meno di 3675 franchi (3) all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo. (2)
3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternit? , paternit? , adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO) (5) oppure almeno per la durata del congedo di maternit? giusta l’articolo 329f CO, del congedo di paternit? giusta l’articolo 329g CO, del congedo di assistenza giusta l’articolo 329i CO o del congedo di adozione giusta l’articolo 329j CO. (6) L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato. (7)
(1) Nuovi importi giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 609).