Art. 79b (1) Riscatto
1 L’istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari.
2 Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che, al momento in cui fanno valere la possibilit? di riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza.
3 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della propriet? abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.
4 La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata secondo l’articolo 22c LFLP (2) . (3)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).