E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 79b LPP dal 2023

Art. 79b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 79b (1) Riscatto

1 L’istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari.

2 Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che, al momento in cui fanno valere la possibilit? di riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza.

3 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della propriet? abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.

4 La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata secondo l’articolo 22c LFLP (2) . (3)

(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(2) RS 831.42. Ora: art. 22d LFLP.
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 29 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz