Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorit? di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi. (1) Le infrazioni di poca entit? possono formare oggetto di ammonimento.
2 Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).