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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 78 OETV dal 2022

Art. 78 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 78 Dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante, luci blu, luci gialle e altri dispositivi di illuminazione (1)

1 Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l’identificazione del veicolo possono essere adoperati gli indicatori di direzione lampeggianti oppure le luci di fermata, in modo che si accendano e spengano simultaneamente. Per azionarlo è necessario un dispositivo separato. La frequenza dei lampeggiamenti deve essere di 90 ± 30 al minuto. Una lampadina-spia deve segnalare al conducente che il dispositivo è in funzione.

2 Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l’identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso o porte posteriori aperte valgono le luci lampeggianti fissate stabilmente alle medesime. Queste devono emanare luce gialla lampeggiante, con una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al minuto. Possono essere accese contemporaneamente al dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante di cui al capoverso 1. Non sono applicabili i numeri 21, 312 e 322 dell’allegato 10. (2)

3 Le esigenze per le luci blu e le luci gialle di pericolo si fondano sul regolamento UNECE n. 65. Fatti salvi l’articolo 110 capoverso 3 lettera a numeri 2–4 e l’articolo 141 capoverso 2 lettera a, le luci blu devono essere lampeggianti rotanti. Le luci gialle di pericolo devono lampeggiare, a seconda del tipo di pericolo che comporta il veicolo in questione, davanti, dietro o lateralmente. Un dispositivo di controllo deve segnalare al conducente che le luci sono accese. (3)

4 Il contrassegno d’urgenza per i veicoli dei medici deve essere fissato sul tetto del veicolo. Il dispositivo può emanare luce lampeggiante gialla e con la medesima frequenza del lampeggio delle luci di avvertimento lampeggianti. Sono possibili le seguenti esecuzioni:

  • a. una scatola di materia plastica trasparente avente la forma di un prisma triangolare (base di circa 0,26 m × 0,18 m, altezza di circa 0,13 m) recante come simbolo sui quattro lati una croce nera su fondo bianco e, sulla parte anteriore e posteriore, l’iscrizione «medico/urgenza» di colore nero;
  • b. un contrassegno riconoscibile dal davanti e da dietro, alto 0,20 m al massimo, provvisto della scritta «medico/servizio d’urgenza» di colore nero su fondo giallo.
  • 5 Le luci per illuminare i lavori non devono abbagliare; esse devono illuminare soltanto il veicolo e le sue immediate adiacenze. Una lampadina-spia di controllo deve avvertire il conducente che queste luci sono accese, se egli non le vede facilmente.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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