LAMaI Art. 78 - Coordinamento delle prestazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 78 LAMaI dal 2026

Art. 78 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 78 Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilità e il regresso Coordinamento delle prestazioni

Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento delle indennità giornaliere e provvede affinché le prestazioni dell’assicurazione sociale malattie o la rispettiva concomitanza con quelle di altre assicurazioni sociali non comportino un sovrindennizzo per gli assicurati o per i fornitori di prestazioni, in particolare in caso di degenza ospedaliera.


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