Art. 779g 2. Esercizio (1)
1 Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennit? è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell’indennit? , la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.
2 Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l’indennit? è pagata o garantita.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).