Art. 777a OR dal 2023
Art. 777a II. Sottoscrizione delle quote sociali
1 Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l’indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.2 L’atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:1. l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi;2. l’obbligo di fornire prestazioni accessorie;3. il divieto di concorrenza imposto ai soci;4. i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della societ? ;5. le pene convenzionali.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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