Art. 77 Infrazioni commesse nell’azienda
1 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una societ? in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunit? di persone senza personalit? giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
2 Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3 Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una societ? in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunit? di persone senza personalit? giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
4 Se la multa applicabile non supera i 4000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1–3 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entit? della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la societ? in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).