Art. 76a Finanziamento ed esecuzione (1)
1 Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell’esborso giusta gli articoli 74, 76, 79a e 79d. (2)
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall’Autorit? federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). (3)
3 Gli assicuratori di responsabilit? civile degli autoveicoli riscuotono i contributi con i premi. (4)
4 La Confederazione, le sue aziende e i suoi istituti sono esonerati dall’obbligo di contribuire. I Cantoni detentori di veicoli a motore, che non soggiacciono all’obbligo d’assicurazione sulla responsabilit? civile (art. 73 cpv. 1), sono tenuti a pagare il contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati.
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le basi di calcolo del contributo e la procedura d’approvazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469). Vedi anche l’art. 108, qui di seguito.