Art. 75 CPS dal 2026
Art. 75 Esecuzione delle pene detentive. Principi
1
L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.
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3
Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e formazione continua (2) , sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
4
Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
5
Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.
6 essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione; il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.
(2) Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
