CPS Art. 75 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 75 CPS dal 2026

Art. 75 Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 75 Esecuzione delle pene detentive. Principi

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 L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.

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 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e formazione continua (2) , sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

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 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.

5

 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.

6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora:

  • a.

    essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione;

  • b.

    il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e

  • c.

    l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

  • (1) Abrogato dall’all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
    (2) Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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