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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 74 OETV dal 2022

Art. 74 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 74 Fari di profondit? e fari a luce anabbagliante, lampeggiatore

1 I fari di profondit? devono illuminare sufficientemente la carreggiata su una distanza di almeno 100 m. Una lampadina-spia ben visibile deve segnalare al conducente che questi fari sono accesi. Il passaggio dalla luce abbagliante alla luce anabbagliante e viceversa deve avvenire senza intervalli di oscurit? .

2 I fari a luce anabbagliante devono produrre una macchia di luce chiaramente delimitata verso l’alto oppure una ben percepibile separazione tra le zone di luce e di ombra, la quale deve essere orizzontale a sinistra dell’asse del faro e, a destra, rialzata di 15° al massimo. I fari a luce anabbagliante possono illuminarsi contemporaneamente con i fari di profondit? .

3 Quale dispositivo di segnalazione ottica (lampeggiatore) sono adoperati i fari di profondit? o i fari a luce anabbagliante. I segnali luminosi devono spegnersi quando il conducente cessa di azionare il dispositivo. Quando il dispositivo è in azione, non è necessario che le altre luci si accendano.

4 Gli autoveicoli aventi fari a luce anabbagliante con elementi delle sorgenti luminose il cui flusso luminoso totale previsto supera 2000 Lumen devono essere muniti di un impianto autonomo di posizionamento delle luci conforme al regolamento UNECE n. 48. I motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore con simili fari devono inoltre essere muniti di un impianto di posizionamento delle luci conforme al regolamento UNECE n. 53. Sono eccettuati i veicoli conformi al al n. 6.2.6.1 del regolamento UNECE n. 48 oppure al n. 6.2.5.3 del regolamento UNECE n. 53 anche se non sono muniti del suddetto impianto di posizionamento. Gli autoveicoli con simili fari devono inoltre essere muniti di un impianto di pulizia dei fari conforme al regolamento UNECE n. 45. Ai veicoli che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti UNECE menzionati, tali disposizioni si applicano per analogia. (1)

5 I proiettori muniti di sorgenti luminose a scarica devono essere conformi al regolamento UNECE n. 98. (2)

(1) Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(2) Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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