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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 735c OR dal 2023

Art. 735c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 735c F. Retribuzioni vietate I. Nella societ?

Le seguenti retribuzioni di membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo o di persone loro vicine sono vietate:

  • 1. le indennit? di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto; non sono considerate indennit? di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del contratto;
  • 2. le indennit? per un divieto di concorrenza che superano la media delle retribuzioni dei tre ultimi esercizi o quelle per un divieto di concorrenza che non è giustificato dall’uso commerciale;
  • 3. le retribuzioni non usuali sul mercato per un’attivit? precedentemente svolta in veste di organo della societ? ;
  • 4. le indennit? d’assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile;
  • 5. le retribuzioni anticipate;
  • 6. le provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa;
  • 7. i mutui, i crediti e le prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e le retribuzioni in funzione del risultato i cui principi non sono previsti dallo statuto;
  • 8. l’attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione i cui principi non sono previsti nello statuto.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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