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Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Art. 72 LCStr dal 2023

Art. 72 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 72 Manifestazioni sportive

1 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle gare con veicoli a motore o con velocipedi, la cui graduatoria è stabilita principalmente considerando la velocit? raggiunta o per le quali è richiesta una velocit? media superiore a 50 km/h. Esse sono parimente applicabili quando il percorso è chiuso alla circolazione. Il Consiglio federale può estendere le disposizioni del presente articolo ad altre manifestazioni sportive.

2 Gli organizzatori sono civilmente responsabili del danno cagionato dai veicoli dei partecipanti o dai veicoli degli accompagnatori o da altri veicoli al servizio della manifestazione; le disposizioni sulla responsabilit? civile dei detentori di veicoli a motore sono applicabili per analogia.

3 La responsabilit? civile per i danni subìti dai partecipanti e dai loro passeggeri, come anche dai veicoli al servizio della manifestazione non è disciplinata nella presente legge.

4 Un’assicurazione deve sopperire alla responsabilit? civile degli organizzatori, dei partecipanti e degli ausiliari verso i terzi, come spettatori, altri utenti della strada e vicini. L’autorit? che concede il permesso d’organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d’assicurazione; per le manifestazioni con veicoli a motore tale copertura non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell’assicurazione ordinaria. (1) Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia.

5 Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall’assicurazione ordinaria del veicolo a motore che l’ha cagionato, dal ciclista che l’ha cagionato o dalla sua assicurazione per la responsabilit? civile privata, l’assicuratore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un’assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione. (2)

(1) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Art. 72 Legge federale sulla circolazione stradale (SVG) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
ZHHG100340ForderungSchulden; Strecke; Fahrzeug; Ckenposten; Streckenposten; Veranstaltung; Grobe; Strasse; Veranstalter; Selbstverschulden; Haftung; Trete; Klagten; Zeuge; Grobes; Unfall; Recht; Beweis; Halter; Gericht; Verschulden; Urteil; Beklagten; Strassen; Fahrzeuge; Sicherheit; Partei; Vergleich; Bestritt; Klage
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