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Codice civile svizzero (CCS)

Art. 708 CCS dal 2023

Art. 708 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 708 IV. Comunione di sorgenti

1 Se più sorgenti vicine, che appartengono a diversi proprietari e defluiscono da un medesimo bacino d’alimentazione, formano insieme un gruppo, ognuno dei proprietari può proporre che le sorgenti sieno raccolte in comunione e distribuite agli aventi diritto in proporzione del getto anteriore.

2 Le spese per l’impianto comune sono sopportate dagli aventi diritto in ragione del rispettivo interesse.

3 Opponendosi qualcuno degli interessati, ognuno ha diritto di raccogliere a regola d’arte e di derivare la propria sorgente, ancorché ne venga pregiudizio al getto delle altre e non deve indennit? se non in quanto la sua sorgente sia aumentata in conseguenza del nuovo adattamento.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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