Art. 70 OETV dal 2022

Art. 70 (1) Pubblicit
Alla pubblicit sui veicoli si applicano le esigenze di cui nell’articolo 69 capoverso 1. L’autorit competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni nel caso di manifestazioni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.