LAMaI Art. 70 - Cambiamento dell’assicuratore

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 70 LAMaI dal 2026

Art. 70 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 70 Cambiamento dell’assicuratore

1 Il nuovo assicuratore non può formulare nuove riserve se l’assicurato cambia assicuratore:

  • a.

    perché l’esige il rapporto di lavoro o la sua cessazione; o

  • b.

    perché esce dal raggio d’attività del precedente assicuratore; o

  • c.

    perché il precedente assicuratore non esercita più l’assicurazione sociale malattie.

  • 2

     Il nuovo assicuratore può mantenere le riserve formulate dal precedente assicuratore fino alle scadenze inizialmente previste.

    3

     Il precedente assicuratore provvede affinché l’assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di libero passaggio. Se omette questa informazione, deve continuare a garantire la protezione assicurativa. L’assicurato deve far valere il diritto di libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

    4

     Su domanda dell’assicurato, il nuovo assicuratore deve assicurare l’indennità giornaliera per un importo pari a quello precedente. Può computare l’indennità giornaliera già pagata dal precedente assicuratore nella durata del diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 72.


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