Art. 70 LAMaI dal 2026
Art. 70 Cambiamento dell’assicuratore
1 perché l’esige il rapporto di lavoro o la sua cessazione; o perché esce dal raggio d’attività del precedente assicuratore; o perché il precedente assicuratore non esercita più l’assicurazione sociale malattie.
2
Il nuovo assicuratore può mantenere le riserve formulate dal precedente assicuratore fino alle scadenze inizialmente previste.
3
Il precedente assicuratore provvede affinché l’assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di libero passaggio. Se omette questa informazione, deve continuare a garantire la protezione assicurativa. L’assicurato deve far valere il diritto di libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.
4
Su domanda dell’assicurato, il nuovo assicuratore deve assicurare l’indennità giornaliera per un importo pari a quello precedente. Può computare l’indennità giornaliera già pagata dal precedente assicuratore nella durata del diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 72.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
