Art. 7 OETV dal 2022

Art. 7 Pesi
1
2 Il «peso effettivo» è il peso reale del veicolo e comprende segnatamente anche il peso dei passeggeri, del carico e per i veicoli trattori il carico d’appoggio o della sella di un rimorchio agganciato. (1)
3 Il «peso garantito» (peso massimo ammesso tecnicamente) è il peso massimo ammesso dal costruttore. Il peso garantito corrisponde alla «massa totale» della terminologia UE. (5)
4 Il «peso totale» è il peso determinante per l’ammissione (art. 9 cpv. 3bis LCStr). È il peso massimo con cui il veicolo può circolare. (6)
5 Fatto salvo il capoverso 7, il «carico utile» è la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto.
6 Il «peso del convoglio» (peso della combinazione di veicoli) è il peso totale di una combinazione costituita dal veicolo trattore e dai rimorchi. (5)
7 Per motoveicoli a propulsione elettrica, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore a propulsione elettrica, nel calcolo del peso a vuoto e del carico utile non viene tenuto conto del peso delle batterie. (8) Il peso totale di questi veicoli è la somma del peso a vuoto, del carico utile e del peso delle batterie.
(1) (4)(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(5) (7)
(6) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). Vedi tuttavia l’art. 222c qui appresso.
(7) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(8) Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.