Art. 69b III. Ufficio di revisione (1)
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2 L’associazione deve far verificare la sua contabilit? mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.
3 Le disposizioni del Codice delle obbligazioni (2) sull’ufficio di revisione nell’ambito della societ? anonima si applicano per analogia.
4 Negli altri casi, gli statuti e l’assemblea sociale (3) possono disciplinare liberamente la revisione.
(1) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ? a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ? anonima, della societ? cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).