LAMaI Art. 69 - Riserve d’assicurazione

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 69 LAMaI dal 2026

Art. 69 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 69 Riserve d’assicurazione

1

 Con l’applicazione di riserve, gli assicuratori possono escludere dall’assicurazione le malattie esistenti all’ammissione. Ciò vale parimenti per le malattie anteriori se, conformemente all’esperienza, è possibile una ricaduta.

2

 Le riserve decadono al più tardi dopo cinque anni. Prima di questo termine l’assicurato può fornire la prova che una riserva non è più giustificata.

3

 La riserva è valida solo se comunicata per scritto all’assicurato e se la malattia posta sotto riserva, l’inizio e la fine della durata della stessa sono indicati con esattezza nella comunicazione.

4

 I capoversi 1–3 sono applicabili per analogia in caso d’aumento dell’indennità giornaliera e di riduzione del termine d’attesa.


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