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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 688 OR dal 2023

Art. 688 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 688 III. Certificati provvisori

1 Non possono emettersi certificati provvisori al portatore se non per azioni al portatore, di cui sia stato versato l’intiero valore nominale. I certificati provvisori al portatore emessi prima del versamento dell’intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

2 Se per azioni al portatore sono emessi certificati provvisori nominativi, essi possono essere trasferiti solo in conformit? delle norme sulla cessione di crediti; tuttavia il trasferimento diventa efficace di fronte alla societ? solo ove le sia notificato.

3 Per azioni nominative, non possono emettersi se non certificati provvisori nominativi. Il trasferimento di tali certificati soggiace alle norme sul trasferimento delle azioni nominative.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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