Art. 685d a. Condizioni del rifiuto (1)
1 La societ? può rifiutare come azionista l’acquirente di azioni nominative quotate in borsa, soltanto se lo statuto prevede un limite massimo, in per cento, del numero di azioni nominative per le quali l’acquirente deve essere riconosciuto come azionista, e questo limite è superato.
2 La societ? può inoltre rifiutare l’acquirente se, su sua domanda, questi non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto, che non sono stati convenuti il riacquisto o la restituzione delle stesse e che si assume il rischio economico legato alle azioni. Non può rifiutare l’iscrizione per il solo fatto che la domanda è stata presentata dalla banca dell’acquirente. (2)
3 Se azioni nominative quotate (3) in borsa sono state acquistate per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei beni, l’acquirente non può essere rifiutato come azionista.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
BVGE 2010/63 | Finanzmarktaufsicht | Beschwerde; Beschwerdeführer; FINMA; Sulzer; Option; Aktien; Offenlegung; FINMAG; Vorinstanz; Recht; Optionen; Person; Meldepflicht; Beziehungsweise; Personen; Gruppe; Sulzer; Börsen; BEHV; Stiftung; Erwerb; Wirtschaftlich; Barausgleich; Millenium; Beteiligungs; BEHVEBK; Aufsicht; Gemeinsame; Sinne |
B-1215/2009 | Finanzmarktaufsicht | Schwerde; Beschwerde; Führer; Schwerdeführer; Beschwerdeführer; Recht; Aktie; Aktien; Recht; Sulzer; Pflicht; Vorinstanz; Fügung; FINMA; Stiftung; Option; Bundes; Reich; Melde; Offenlegung; FINMAG; Meldepflicht; Gericht; Person; Optionen; Millenium; Erwerb |