Art. 678 IV. Piantagioni sul fondo altrui
1 Ove alcuno collochi piante di altrui propriet? nel proprio fondo o piante proprie nel fondo altrui, ne derivano gli stessi diritti ed obblighi come se si trattasse dell’impiego di materiale di costruzione o di costruzioni mobiliari.
2 Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di 100 anni. (1)
3 Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d’affitto sull’utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | HG130039 | Forderung | Trich; Strich; Mängel; Klagte; Müsse; Unternehmer; Werkvertrag; Beklagten; Weissputz; Rechnung; Bestritten; Besteller; Partei; Farbe; Müssen; Bauherr; Nachbesserung; Recht; Maler; Mangel; Ersatz; Untergr; Leistung; SIA-Norm; Ersatzvornahme; Forderung; Treppe; Material; Gewesen |