LAMaI Art. 67 - Adesione

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 67 LAMaI dal 2026

Art. 67 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 67 Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera Adesione

1

 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal (1) . (2)

2

 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 L’assicurazione d’indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d’assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

  • a.

    datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;

  • b.

    associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;

  • c.

    associazioni di dipendenti, per i propri membri.

  • (1) RS 832.12
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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