LFPr Art. 67 - Delega di compiti a terzi

Einleitung zur Rechtsnorm LFPr:



Art. 67 LFPr dal 2022

Art. 67 Legge sulla formazione professionale (LFPr) drucken

Art. 67 Delega di compiti a terzi

Per. introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635; FF 2004 113).La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d’esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati.Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri (1)

1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

2 Nell’ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali. (1)

(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilit internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).

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