Art. 65a LAMaI dal 2026
Art. 65a (1) Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito
ai frontalieri e ai loro familiari; ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati; ai beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.
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