LAMaI Art. 65a - Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 65a LAMaI dal 2026

Art. 65a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 65a (1) Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito:

  • a.

    ai frontalieri e ai loro familiari;

  • b.

    ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;

  • c.

    ai beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

  • (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

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