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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 653o OR dal 2023

Art. 653o Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 653o f. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d’amministrazione; iscrizione nel registro di commercio (1)

1 Se sono adempiute le condizioni cui è subordinata la riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta che, al momento degli accertamenti, la riduzione è conforme a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell’assemblea generale e che i documenti giustificativi su cui si fonda la riduzione del capitale gli sono stati esibiti.

2 La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico.

3 I mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere distribuiti agli azionisti soltanto dopo che la riduzione è stata iscritta nel registro di commercio.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ? anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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