Art. 653n OR dal 2023
Art. 653n e. Deliberazione dell’assemblea generale (1)
La deliberazione dell’assemblea generale concernente la riduzione del capitale azionario deve risultare da un atto pubblico e indicare:1. l’ammontare nominale della riduzione o, se del caso, l’ammontare nominale massimo della medesima;2. le modalit? di esecuzione della riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se la riduzione è effettuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni;3. l’impiego dell’ammontare della riduzione del capitale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ? anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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