Art. 65 OETV dal 2022

Art. 65 Capitolo 7: Freni
1 I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere provvisti di impianti di frenatura che permettono di immobilizzare il veicolo, qualunque sia la velocit e il carico.
2 Secondo la loro classificazione, devono essere provvisti di un freno di servizio, di freni ausiliari, di freni di stazionamento, di un rallentatore come anche di un dispositivo antibloccaggio automatico (ABS). (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.