LAMaI Art. 65 - Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 65 LAMaI dal 2026

Art. 65 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 65 Riduzione dei premi mediante sussidi dell’ente pubblico (1) Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

1

 I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l’importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo. (2)

1bis

 Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l’80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione. (3)

1ter

 Ogni Cantone stabilisce la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone. (4)

1quater

 Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel Cantone. (4)

1quinquies La quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue:

  • a.

    se i premi rappresentano meno dell’11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde;

  • b.

    se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde;

  • c.

    tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare. (6)

  • 1sexies Il calcolo della quota minima si basa su:

  • a.

    il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 (7) sull’imposta federale diretta;

  • b.

    i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme di assicurazione (premi medi). (8)

  • 1septies

     Per valutare se un Cantone rispetta la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti che ha assunto in virtù dell’articolo 64a capoverso 4 e della quota che gli spetta del sussidio della Confederazione di cui all’articolo 66. (8)

    1octies

     Il Consiglio federale stabilisce le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni. (8)

    2

     Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori. (11)

    3

     I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

    4

     I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.

    4bis

     Il Cantone comunica all’assicuratore il nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l’importo della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L’assicuratore informa gli aventi diritto dell’importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva. (12)

    5

     In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all’articolo 82. (11)

    6

     I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. (14)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
    (3) Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2005 (Riduzione dei premi) (RU 2005 3587; FF 2004 3869). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 6479 7149). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
    (4) (5)
    (5) Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
    (6) Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383).
    (7) RS 642.11
    (8) (9)
    (9) (10)
    (10) Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383).
    (11) (13)
    (12) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771).
    (13) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771).
    (14) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3587; FF 2004 3869).

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