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Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 64 LCaGi dal 2023

Art. 64 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 64 Comunicazioni allo Stato di origine

1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica allo Stato di origine, se noto, le sentenze originarie e decisioni successive contro stranieri iscritte in VOSTRA, in applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (1) o di altri trattati internazionali.

2 Non sono comunicate:

  • a. le sentenze concernenti reati punibili soltanto secondo il diritto penale militare;
  • b. le sentenze in materia fiscale.
  • 3 La comunicazione all’estero non è effettuata se potrebbe esporre l’interessato o i suoi congiunti a pregiudizi gravi per la vita, l’integrit? fisica o la libert? ai sensi della CEDU (2) o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, o al pericolo di una doppia punizione.

    4 Se una persona registrata in VOSTRA possiede più cittadinanze, ciascuno Stato di origine che vi abbia diritto in virtù di un trattato internazionale riceve una corrispondente comunicazione; se tale persona possiede anche la cittadinanza svizzera, non è effettuata nessuna comunicazione.

    5 Le nuove iscrizioni sono comunicate ogni mese.

    6 Il DFGP può emanare istruzioni concernenti le comunicazioni alle autorit? estere.

    (1) RS 0.351.1
    (2) RS 0.101

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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